PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e definizioni).

      1. La presente legge ha per oggetto l'attività di lobbying e relazioni istituzionali svolta dai gruppi di pressione nei confronti dei componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
      2. Ai fini della presente legge per attività di lobbying e relazioni istituzionali si intende ogni attività, anche organizzata, svolta da persone, gruppi, associazioni, enti, società o imprese intesa a rappresentare o a perseguire determinati interessi propri o di terzi nei confronti dei componenti del Parlamento, attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi o qualsiasi altra iniziativa o comunicazione.
      3. Non sono attività di lobbying e relazioni istituzionali:

          a) le attività svolte per fini istituzionali, di interesse pubblico o di carattere generale, sociale o umanitario;

          b) le attività svolte da organizzazioni sindacali o di categoria finalizzate alla rappresentanza di interessi collettivi;

          c) le comunicazioni scritte e orali rivolte al pubblico ed effettuate anche a mezzo stampa, radio, televisione o altro mezzo di comunicazione;

          d) le dichiarazioni rese nel corso di incontri o di audizioni pubblici dinanzi a rappresentanti del Governo, alle Commissioni o ai Comitati parlamentari.

Art. 2.
(Registri dell'attività di lobbying e relazioni istituzionali).

      1. Presso l'Ufficio di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera

 

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dei deputati sono istituiti i registri delle persone, delle associazioni e delle società che esercitano l'attività di lobbying e relazioni istituzionali nei confronti dei componenti delle Assemblee parlamentari.
      2. L'attività di lobbying e relazioni istituzionali si informa ai princìpi di trasparenza e di pubblicità. I registri sono pubblici.

Art. 3.
(Obbligo di iscrizione nei registri).

      1. I soggetti che intendono svolgere l'attività di cui all'articolo 1 sono tenuti a iscriversi nei registri di cui all'articolo 2.
      2. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione di cui al comma 1:

          a) coloro i quali si dedicano solo marginalmente od occasionalmente all'attività di lobbying e relazioni istituzionali nei confronti dei membri del Parlamento;

          b) i dirigenti dei partiti o movimenti politici;

          c) i giornalisti nell'esercizio della loro attività professionale di informazione al pubblico.

Art. 4.
(Contenuto dei registri. Sanzioni).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati stabiliscono, con propria deliberazione, le modalità per l'iscrizione nei registri di cui all'articolo 2 e per la tenuta degli stessi, i contenuti che devono essere annotati nei medesimi e le sanzioni applicabili nel caso di omessa iscrizione nei predetti registri o in caso di non ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni da parte degli uffici cui spetta la tenuta dei registri.